Catasto, chi ha avuto ha avuto

di Sergio Trovato


Non spetta il rimborso delle imposte locali, pagate e non dovute, se il contribuente per errore non inquadra catastalmente gli immobili nelle categorie catastali esenti da E1 a E9, anche se gli stessi per la loro natura sono classificabili in una di queste categorie. L’esenzione deve essere riconosciuta per le unità immobiliari che hanno la suddetta classificazione o che sono comunque classificabili nella categoria «E». Se per errore vengono inquadrati in catasto in una categoria diversa, l’interessato non può invocare in suo favore l’errore per ottenere l’agevolazione fiscale. La rettifica del classamento non può avere efficacia retroattiva e, quindi, il contribuente non ha diritto alla restituzione dell’Ici pagata negli anni precedenti e non dovuta. Questo importante e innovativo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 24280 del 30 settembre 2019. 


La Suprema corte richiama nella pronuncia l’articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 504/1992, il quale prevede che sono esenti da Ici, Imu e Tasi i fabbricati «classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9». Per la Cassazione questa disposizione va interpretata «nel senso che l’esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti in catasto, ma nondimeno così classificabili». Dunque, per il periodo in cui non sono stati ancora classificati sono esenti da imposta se sussistono i presupposti per la loro iscrizione nelle categorie elencate dalla norma di legge. L’agevolazione, invece, non si applica agli immobili che siano stati classificati in una categoria diversa. Per i giudici di legittimità, il contribuente non può «invocare in suo favore l’errore, se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione».


Il principio ricavabile dalla sentenza in esame è che l’errore deve sempre ricadere sull’interessato, anche quando fa valere il diritto a un trattamento agevolato che formalmente gli viene riconosciuto ex lege. Al riguardo, la Cassazione (ordinanza 20463/2017) si era già espressa in tal senso. Ha sostenuto, infatti, che i contribuenti non hanno diritto al rimborso dell’Ici, o di altre imposte pagate sugli immobili, se hanno commesso errori nel calcolo della rendita catastale. L’obbligo di restituzione di quanto pagato in misura superiore al dovuto è imposto solo quando l’errore nella quantificazione della rendita viene commesso dall’Agenzia delle entrate. Le variazioni della rendita hanno efficacia a partire dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali. Questa regola non vale quando si tratti di modifiche dovute a correzioni di errori materiali, purché l’errore sia compiuto dall’ufficio e risulti evidente e incontestabile. Diversa è stata la tesi manifestata dalla commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 5944/2018), che ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell’Imu versata in misura eccedente il dovuto, nonostante avesse sbagliato a calcolare la rendita catastale proposta. 


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